{"IssuedOn":"19/02/2025 00:00:00","Expires":"19/02/2028 00:00:00","LearnerEmail":"arcangelo.casale@gmail.com","UriAssertion":"https://api.cboxiqc.com/api/v1.0/OpenBadge/Assertion?idassertion=689683","Name":"Socio - Attestato ","Description":"
Caro Collega,
ho il piacere di inviarti in allegato alla presente l’ATTESTATO di QUALITÀ e di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI PRESTATI DI CONTROLLER dopo aver tenuto conto di quanto in elenco:
- degli articoli 4, 7 e 8 della Legge 4 del 2013 (qui sotto riportati);
- della avvenuta iscrizione di Assocontroller nella apposita lista predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico/Dipartimento per l’impresa e la internazionalizzazione per le associazioni professionali riconosciute in grado di poter rilasciare attestazioni di qualità;
- della tua domanda di attestazione
- della documentazione da te fornita a supporto della tua richiesta;
- della Procedura di Attestazione di Assocontroller;
- della valutazione finale, con esito positivo, del Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione Permanente (CTSFP), rappresentato dai Commissari IRENE BOSCHIS, MAURO PUTZU, ROBERTO FRANZONI, dal Presidente MAURIZIO GRILLINI e dal VicePresidente STEFANO CASALBONI;
L’attestazione della rispondenza agli standard qualitativi e di qualificazione professionale del Controller ha validità di 3 (tre) anni.
Dott. Maurizio Grillini Dott. Stefano Casalboni
Presidente di Assocontroller Vicepresidente di Assocontroller
Art. 4 LEGGE 4/2013
Pubblicità delle associazioni professionali
1.Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
Art. 7 LEGGE4/2013
Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.
Art. 8 LEGGE 4/2013
Validita' dell'attestazione
1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.