{"IssuedOn":"16/04/2025 00:00:00","Expires":"16/04/2028 00:00:00","LearnerEmail":"matteochiarab@gmail.com","UriAssertion":"https://api.cboxiqc.com/api/v1.0/OpenBadge/Assertion?idassertion=846625","Name":"Socio Attestato ","Description":"
Caro Socio Assocontroller,
abbiamo il piacere di inviarti l’ATTESTATO di QUALITÀ e di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI PRESTATI DI CONTROLLER dopo aver tenuto conto di quanto in elenco:
- degli articoli 4, 7 e 8 della Legge 4 del 2013 (qui sotto riportati);
- della avvenuta iscrizione di Assocontroller nella apposita lista predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico/Dipartimento per l’impresa e la internazionalizzazione per le associazioni professionali riconosciute in grado di poter rilasciare attestazioni di qualità;
- della documentazione da te fornita a supporto della tua richiesta;
- della Procedura di Attestazione di Assocontroller;
- della valutazione finale, con esito positivo, del Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione Permanente (CTSFP).
L’attestazione della rispondenza agli standard qualitativi e di qualificazione professionale del Controller ha validità di 3 (tre) anni.
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Art. 4 LEGGE 4/2013
Pubblicità delle associazioni professionali
1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
Art. 7 LEGGE4/2013
Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
Art. 8 LEGGE 4/2013
Validità dell'attestazione
1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.